Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;
Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza.».
«2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario».
1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
1. Identico.
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato.
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato.
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.
1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Identico.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di
«1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.