Decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2007.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;

        Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

        Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

        Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

        Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

        Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


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        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Apertura discariche e messa in sicurezza).

Articolo 1.
(Apertura discariche e messa in sicurezza).

        1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

        1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

        2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.         2. Identico.
        3. L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.         3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, è consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di         Soppresso.

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assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente.
        5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.         Soppresso.

Articolo 2.
(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti).

Articolo 2.
(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti).

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

      «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza.».

      «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti, prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, in modo da garantire in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. Il Commissario delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario».

 

        1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.


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        2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è elevato a non più di trenta unità.         2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, non può superare le trenta unità.

Articolo 3.
(Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli).

Articolo 3.
(Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti).

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.

        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.

          1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande è definitivamente chiuso.

Articolo 4.
(Consorzi di bacino).

Articolo 4.
(Consorzi di bacino).

        1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

        1. Identico.

        2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.         2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

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        3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.         3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini dalla valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.

Articolo 5.
(Attuazione di misure emergenziali).

Articolo 5.
(Attuazione di misure emergenziali).

        1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato.

        1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative previsti dal presente decreto e che sono attuati dal Commissario delegato.

Articolo 6.
(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province).

Articolo 6.
(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province).

        1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.

        1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.

        2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.         2. Identico.

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        3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.         3. Identico.

Articolo 7.
(Tariffe).

Articolo 7.
(Tariffe).

        1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Articolo 8.
(Clausola di invarianza della spesa).

Articolo 8.
(Clausola di invarianza della spesa).

        1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        1. Identico.

        2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.         2. Identico.
          3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2.

Articolo 9.
(Piano per il ciclo integrato dei rifiuti).

Articolo 9.
(Piano per il ciclo integrato dei rifiuti).

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

      «1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di

      «1-ter. Il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, d'intesa con il Ministro


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entrata in vigore del presente comma, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate.».
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità».

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 11 maggio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.